ANTIRICICLAGGIO (D.LGS. 231/2007): LINEE GUIDA PER L’ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

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Linee_guida_nov.2008.doc_-_2[1]


PREMESSA

Gli artt. 16 e ss. del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 pongono in capo ai professionisti gli obblighi di adeguata verifica della clientela, che integrano e sostituiscono i precedenti obblighi di identificazione. Per l’esecuzione degli adempimenti relativi all’adeguata verifica della clientela, il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, può emanare disposizioni attuative con proprio decreto (art. 19, comma 2, d.lgs. 231/2007). In considerazione del fatto che l’emanazione di disposizioni attuative è prevista dal legislatore come una mera facoltà, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili intende fornire ai propri iscritti procedure di ausilio per l’espletamento di tali obblighi. L’assenza di procedure operative, infatti, rende estremamente difficoltoso l’adempimento de quo. Lo stesso approccio basato sul rischio, che è il criterio al quale deve essere improntata la nuova procedura di identificazione, è disciplinato in modo piuttosto generico, sì che la sua concreta applicazione non può prescindere da indicazioni maggiormente precise. In tal senso, l’emanazione delle presenti guidelines da parte del C.N.D.C.E.C. può garantire un approccio uniforme al problema da parte dei professionisti obbligati. Ciò senza dimenticare che l’obbligo di adeguata verifica non è unitario e uniforme, ma va tarato a seconda della specifica fattispecie singolarmente considerata. Le procedure di seguito esposte sono state redatte nel rispetto dei principi generali dettati dal legislatore in materia di adeguata verifica della clientela, nonché delle disposizioni attuative contenute nel d.m. 3 febbraio 2006, n. 141 e nel provvedimento U.I.C. 24 febbraio 2006, per le parti non dichiarate espressamente incompatibili dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con la circolare 19 dicembre 2007, prot. 125367 e, dunque, ancora vigenti stante il disposto dell’art. 66 d.lgs. 231/2007. Le presenti Linee Guida tengono conto, infine, delle indicazioni presenti nel documento “Risk Based Approach – Guidance for Accountants” recentemente diffuso dal F.A.T.F.-G.A.F.I.

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