A partire dal prossimo 1 gennaio 2022 varierà il limite massimo consentito per effettuare trasferimenti di denaro contante, a qualsiasi titolo, tra soggetti diversi.
Con la variazione apportata all’art. 49 del D. Lgs. n. 231-2007, il nuovo limite sarà di € 999,99.
Nello stesso tempo, l’art. 63 del D.Lgs. n. 231-2007 prevede che per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1^ gennaio 2022, il minimo edittale è fissato a € 1.000 ( mentre attualmente il minimo edittale applicabile è fissato a € 2.000 ).
Il limite vige per le transazioni effettuate fra soggetti diversi, a qualsiasi titolo, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a quello fissato tempo per tempo ( attualmente €. 1.999,99 ).
Per soggetti diversi devono intendersi distinti centri di interesse ( come per esempio un genitore e il figlio, marito e moglie, il socio e la società di cui fa parte, il titolare dell’impresa familiare e il collaboratore, due società anche se l’amministratore è lo stesso ).
Inoltre il divieto prescinde dalla causale del pagamento e quindi la violazione è compiuta anche se la transazione avviene nella sfera privata delle persone ( pensiamo a una semplice regalia che in caso di superamento del limite stabilito è passibile di sanzione ).
Restano fermi tutti gli altri limiti contenuti nell’art. 49 del D. Lgs. 21.11.2007 n. 231 ed in particolare quello di € 1.000 a partire dal quale gli assegni bancari e postali devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
Nel caso in cui un professionista – centro elaborazione dati, tributarista e altro soggetto obbligato alla normativa antiriciclaggio D. Lgs. N. 231-2007, constati detta circostanza dalla contabilità tenuta per un cliente, oppure la appuri da indicazioni apposte su fatture e documenti anche di soggetti in regime minimo o forfettario, dovrà entro 30 giorni effettuare la dovuta comunicazione alla Ragioneria territoriale di Stato competente per territorio.
Si allega art. 49 D. Lgs. n. 231/2007
ART 49 – Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore